Bonus facciate con obblighi light


Bonus facciata: nel 730 la nuova detrazione prevista dal 2020. Niente limiti di spesa e assetto soft per gli adempimenti edilizi. Detrazione fruibile in dieci rate, fatta salva l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito. 


La possibilità di fruire del c.d. «bonus facciate» introdotto dalla legge n. 160 del 2019 rappresenta una delle principali novità dei modelli dichiarativi, con beneficio comunque confermato per tutto l’anno 2021. Trattasi di una detrazione del 90% delle spese sostenute per gli interventi di recupero e restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali, purché ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. 


In termini generali, è utile anzitutto sottolineare come la detrazione in parola sia molto attrattiva stante le sue peculiari caratteristiche che non prevedono particolari adempimenti edilizi da porre in essere né limiti massimi di spesa agevolabili.


La dichiarazione dei redditi 2021 è il campo di esordio della detrazione in commento dove le spese sostenute nel 2020 dovranno essere indicate nella Sezione IIIA del Quadro E (Righi da E41 a E43) in cui, relativamente ad ogni immobile oggetto di intervento, il contribuente dovrà indicare le informazioni necessarie per la fruizione della detrazione, che si ricorda è riconosciuta in dieci quote annuali di pari importo.


Si rammenta che comunque il contribuente ha la facoltà di optare per la cessione del credito d’imposta o dello sconto in fattura; in tale ultimo caso le spese non devono confluire in dichiarazione ma saranno unicamente oggetto dell’apposita comunicazione a tal fine predisposta dall’Agenzia delle entrate e che, per le spese sostenute nel 2020, doveva essere presentata entro il 16 aprile 2021.


Il bonus facciata è stato oggetto di approfondita analisi nella circolare n. 2 del 2020, nonché in successive risoluzioni interpretative e numerosi interpelli.


In particolare l’Agenzia è intervenuta per sottolineare che, in conformità con il dato testuale della norma, l’agevolazione spetti esclusivamente per gli edifici già esistenti escludendo, invece, dall’ambito di applicazione dell’agevolazione tutti gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile, quelli realizzati mediante demolizione e ricostruzione, ivi compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente inquadrabili nella categoria della «ristrutturazione edilizia».


Ai fini del riconoscimento del «bonus facciate», gli interventi devono essere finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna e devono essere realizzati esclusivamente sulle «strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi».


A titolo meramente esemplificativo, risultano agevolabili le spese sostenute per:


– il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza dell’impianto di riscaldamento e il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell’edificio, costituenti esclusivamente la struttura opaca verticale, nonché la mera pulitura e tinteggiatura della superficie;


– il consolidamento, il ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, o il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi;


– lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.


Tali interventi sono agevolabili se effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno). La detrazione non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio fatte salve quelle visibili dalla strada o dal suolo ad uso pubblico.


Tuttavia, recentemente l’Agenzia delle entrate è tornata a pronunciarsi sul perimetro applicativo della norma affermando come siano ammesse a fruire dell’agevolazione altresì le spese sostenute per gli interventi realizzati sulle facciate laterali dell’edificio ancorché queste siano solo parzialmente visibili dalla strada.


È invece esclusa l’agevolazione se il perimetro esterno non è affatto visibile dal suolo pubblico: di fatto, l’obiettivo perseguito è agevolare «l’estetica» e il «decoro» urbano degli edifici.


fonte italiaoggi